IL RISPARMIO

IL LIBRETTO DI RISPARMIO

Per conoscere le condizioni economiche applicate ai prestiti sociali, consultare il DOCUMENTO DI SINTESI.
I depositi in denaro per il conseguimento dell’oggetto sociale possono essere effettuati dai Soci iscritti nel libro Soci.
Per l’apertura del conto di risparmio cooperativo il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma. Per i conti cointestati, tutti gli intestatari del conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari devono essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.
All’atto dell’apertura del conto di risparmio cooperativo viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto che non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto.
Il tasso corrisposto al socio è definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera ed esposto c/o gli uffici della Cooperativa. Tale tasso potrà essere variato da parte del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento successivo alla conclusione del presente contratto anche in senso sfavorevole al socio. La Società è tenuta, in caso di variazioni sfavorevoli, a darne pronta comunicazione al socio il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto di recedere dal presente contratto senza penalità alcuna ottenendo in sede di liquidazione le condizioni contrattuali precedentemente applicate.
Gli interessi sui versamenti di denaro saranno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e per tutta la durata della loro permanenza presso la Cooperativa, eventuali richieste dai soci di rifusione del capitale prima della scadenza del semestre, non avranno riconosciuto alcun interesse.
Gli interessi saranno calcolati con capitalizzazione annuale e il relativo importo, al netto delle ritenute fiscali calcolate secondo le aliquote vigenti, sarà portato in aumento dei fondi depositati presso la Cooperativa o liquidato dietro richiesta.
Nella determinazione degli interessi maturati si farà riferimento all’anno solare.
La Cooperativa non può accettare il deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
La Cooperativa restituirà i depositi che, alla chiusura dell’esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per gli interessi maturati nel corso dell’anno precedente rispetto ai depositi.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuati, escludendo ogni informazione a terzi.
I conti di risparmio cooperativo sono nominativi ed intestati al socio che ne ha richiesto l’apertura.
Per i cointestati, il socio intestatario deve dichiarare all’atto dell’apertura del conto se le operazioni di prelevamento possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun intestatario o se devono essere effettuate congiuntamente con la presenza di tutti i cointestatari.
Le successive modifiche al regolamento ed alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse e l’importo massimo dei depositi, sono comunicate ai soci intestatari di conti di risparmio cooperativo mediante affissione del nuovo regolamento e del foglio informativo analitico presso la sede della Cooperativa; entrambi i documenti devono riportare la data di aggiornamento e la decorrenza delle modifiche apportate.
I depositi ed i prelevamenti sui conti di risparmio cooperativo devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso la sede della Cooperativa.
Alla Cooperativa sarà riconosciuta una somma di € 2,59 a semestre per lo svolgimento del rapporto di finanziamento e comunicazioni in merito a variazioni delle condizioni previste dal presente contratto; fermo restando che il Consiglio potrà deliberare eventuali variazioni di importi.
Il finanziamento avrà una durata minima di due anni a decorrere dalla data della firma del presente documento.
In caso di decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo, gli eventuali cointestatari ed i familiari conviventi devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa; alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di eredità e di diritto di famiglia.